Il Tribunale dell'Unione Europea si è pronunciato per l'annullamento della decisione con cui la commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dal titolare del marchio C=commodore non fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di ragioni legittime per giustificare la mancata utilizzazione del diritto di privativa per i prodotti e servizi controversi.