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I marchi "ID Giugiaro" sono marchi notori: la loro tutela prescinde dalla confondibilità

27 aprile 2018

I marchi di Italdesign Giugiaro s.p.a., la società fondata da Giorgetto Giugiaro nel 1968 che è attiva, principalmente, nell'ambito della progettazione creativa del settore automotive, sono segni che hanno raggiunto una notorietà rilevante anche ai fini dell'applicabilità agli stessi della fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.. Pertanto, l’Italdesign ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile ai marchi registrati di cui è titolare (ID Giugiaro) per prodotti o servizi anche non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei marchi in questione o reca pregiudizio agli stessi.
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Marchio dell'Unione Europea: pubblicati in Gazzetta i due nuovi regolamenti sostitutivi

24 aprile 2018

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 aprile 2018, n. L 104, sono stati pubblicati il regolamento delegato (UE) n. 2018/625 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/626 della Commissione, entrambi del 5 marzo 2018, il primo che integra il regolamento (CE) n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea, il secondo che stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni del medesimo regolamento (CE) n. 2017/1001.
  • Studi, report e ricerche sulla proprietà intellettuale

La tutela brevettuale come trampolino di lancio per le PMI

24 aprile 2018

Ogni anno, circa un terzo del numero totale di domande di brevetto ricevute dall'EPO provengono da piccole e medie imprese (PMI). Poiché sta aumentando nelle aziende la consapevolezza dei vantaggi derivanti della proprietà intellettuale, l'EPO vuole garantire che la quota di richieste di brevetto da parte delle PMI rimanga elevata, anzi ritiene che essa possa aumentare ulteriormente.
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Nessuna confondibilità tra i marchi "Gala Bingo" e "Gala Casinò"

24 aprile 2018

Con l’ordinanza n. 8577 pubblicata il 6 aprile 2018, la prima sezione della Cassazione ha dichiarato che tra il marchio italiano "Gala Bingo" e quello comunitario "Gala Casinò" non sussiste confondibilità, confermando le argomentazioni dei giudici d’appello secondo i quali per il consumatore italiano, i termini bingo e casinò sono sufficientemente diversi, in quanto nell’immaginario del consumatore medio il vocabolo "bingo" è associato a un gioco di gruppo, laddove diversamente il termine "casinò" è legato ad una precisa attività imprenditoriale, rigidamente controllata dallo Stato e soggetta a specifiche e rigorose licenze.