La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione sancita sia nel primo che nel secondo grado di giudizio nei confronti di un farmacista che, a seguito di un controllo della Guardia di Finanza, risultava aver diffuso brani musicali nella propria farmacia senza assolvere agli oneri relativi ai diritti connessi di spettanza della SCF. s.r.l.. La motivazione dell'assoluzione espressa sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello si fondava sull'assenza dell'elemento psicologico dell'elusione nel pagamento dei diritti d'autore.