di Annalisa Spedicato
Rispondendo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dall’Alta Corte regionale di Francoforte e relativa ad un caso (
C-230/2016) che vedeva contrapporsi la filiale tedesca di una società americana, fornitrice di prodotti nel settore della profumeria e della cosmetica di lusso, licenziataria di molti marchi famosi, quali
Balenciaga, Marc Jacobs, Miu Miu e un distributore autorizzato, che, in
violazione di una clausola contrattuale, aveva commercializzato tali prodotti su note piattaforme di vendita online, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 6 dicembre scorso, ha dichiarato che, in base al Trattato sull’Unione Europea “
Un fornitore di beni di lusso può vietare ai suoi distributori autorizzati di vendere tali beni su una piattaforma Internet di terzi senza rendersi riconoscibili agli occhi del pubblico”.