di Claudia Dierna
La Cassazione per dirimere una controversia in tema di contraffazione di brevetto farmaceutico ha richiamato la c.d. "Bolar clause", di matrice statunitense, la quale prevede, sostanzialmente, che l'esclusiva brevettuale non possa essere opposta alle attività, non autorizzate dal titolare del brevetto, se dirette all'ottenimento delle autorizzazioni alla commercializzazione di un farmaco generico interferente con la protezione del brevetto di riferimento. La Corte, nel principio di diritto enunciato, ha chiarito che "la ratio della c.d. 'Bolar clause' è quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'AIC, pur in costanza del brevetto di riferimento".