La Corte d'Appello di Venezia è stata chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di inibitoria proposta dal titolare del nome a dominio “PrezziGomme.com” nei confronti del titolare del nome a dominio “PrezzoGomme.it”, registrati anche come marchi denominativi, nella medesima data e per le stesse classi, per la ritenuta confondibilità dei domini di secondo livello delle parti in causa, nonché dei marchi. Al fine di decidere, la Corte ha stabilito se fosse presente il requisito della capacità distintiva del segno, anche per effetto del c.d. secondary meaning, come dedotto nel ricorso in appello, tenendo altresì conto dell'attività di riferimento svolta dall'appellante.