Marchio internazionale e decadenza per non uso: il Tribunale di Roma chiarisce l’onere della prova sull’uso effettivo in Italia
21 settembre 2026
La domanda di decadenza per non uso avente ad oggetto la frazione italiana di un marchio internazionale rientra nella giurisdizione del giudice italiano, non essendo configurabile la competenza dell’EUIPO prevista per i marchi dell’Unione Europea. Il marchio internazionale, infatti, produce nei singoli Stati designati effetti corrispondenti a quelli di un marchio nazionale. Ai sensi degli artt. 24 e 121 c.p.i., il titolare del marchio è onerato della prova del suo uso effettivo nel territorio interessato, da intendersi quale uso concreto e reale, non meramente simbolico o sporadico, idoneo a mantenere la funzione distintiva del segno e a testimoniare una significativa presenza sul mercato.








