di Claudia Dierna
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna è stato chiamato a decidere in ordine alla domanda di annullamento di un bando di gara per violazione del brevetto farmaceutico per asserita sussistenza della copertura brevettuale del farmaco avente il medesimo principio attivo oggetto di gara e per violazione della convenzione in essere tra la ditta farmaceutica, titolare del brevetto, e l'Amministrazione. Al vaglio del tribunale l'efficacia degli atti di AIFA che riconoscono la libera commerciabilità del principio attivo in questione e che rappresentano il presupposto logico posto alla base degli atti censurati, a seguito della scadenza del brevetto e dell'inserimento del principio nella lista di trasparenza.