
Evocazione di una denominazione registrata: contestato l'uso dei termini "Balsamico" e "Aceto Balsamico"
1 aprile 2025
L’evocazione di una denominazione registrata di cui all’articolo 13, par. 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1151/2012 [ora art. 26, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 2024/1143] non richiede necessariamente un rischio di confusione tra i prodotti, ma si configura quando il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte della denominazione protetta, inducendo il consumatore ad associarlo mentalmente al prodotto che beneficia della tutela derivante dalla registrazione.