Brevetti vegetali: l'esenzione per ricerca e sperimentazione e il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti
7 ottobre 2025
La facoltà esclusiva derivante dal diritto di brevetto vegetale non si estende all'utilizzo del materiale brevettato per scopi di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. a-bis), c.p.i. (c.d. breeder exemption), in virtù del principio di prevalenza della libertà di ricerca scientifica (art. 9 e 32 Cost.) rispetto alla tutela della proprietà intellettuale. L'operatività dell'esenzione deve essere riconosciuta anche in sede cautelare e non è impedita dall'eventuale e precedente illiceità della condotta di acquisizione del materiale vegetale oggetto di brevetto o di domanda brevettuale.








