L’Eni s.p.a. ha chiesto nel 2011 al Tribunale dell’Unione Europea di annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, con la quale era stata accolta l’opposizione di Emi (IP) Ltd. (titolare del marchio comunitario denominativo EMI registrato nel 2006 e del marchio comunitario figurativo EMI registrato nel 2008) alla registrazione, da parte di ENI s.p.a. del marchio denominativo ENI per prodotti e servizi della classe 25 dell’Accordo di Nizza del 1957, ossia per abbigliamento, scarpe e cappelleria (oltre ai servizi di vendita al dettaglio dei prodotti stessi).